1 · Principio generale
La presente politica espone in modo trasparente le modalità di remunerazione di Helvetic Assist SA. Completa le CGV e viene pubblicata ai sensi dell'art. 45 della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) e delle direttive FINMA.
2 · Modello di remunerazione
L'Assistente non addebita onorari al cliente, nessuna spesa di pratica, nessuna commissione sui sussidi recuperati. L'Assistente è remunerato esclusivamente dalle compagnie assicurative partner sotto forma di commissioni di brokerage, conformemente alla Legge sulla vigilanza degli assicuratori (LSA).
3 · Assenza di vincolo
Il recupero di un sussidio LAMal non è soggetto ad alcun obbligo di sottoscrizione di un prodotto assicurativo. Il cliente mantiene piena libertà di scelta.
4 · Partner commerciali
I partner sono compagnie assicurative agreate FINMA. Elenco completo disponibile su richiesta a info@helveticassist.ch.
5 · Importi di remunerazione
Le commissioni sono limitate dalla normativa FINMA. Valori indicativi:
- Assicurazione malattia complementare (LCA): 4–12 % del premio annuo;
- Assicurazione vita (3° pilastro): remunerazione forfettaria alla firma;
- Altri prodotti (economia domestica, RC, veicoli): 8–14 % del premio annuo.
6 · Nessuna commissione sul sussidio
Nessuna commissione, retrocessione o spesa di gestione è percepita dall'Assistente su un sussidio di assicurazione malattia.
7 · Controllo e conformità
L'Assistente è iscritto al Registro svizzero degli intermediari assicurativi al numero F01548337 ed è titolare della certificazione CICERO. Audit annuale da parte di un organismo terzo indipendente.
8 · Diritto di informazione del cliente
Ai sensi della LSerFi, il cliente può ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente: elenco partner, dettaglio delle commissioni del suo dossier, copia del contratto di intermediazione. info@helveticassist.ch.